Tra le varie responsabilità che gravano sull’amministratore di condominio, c’è anche quella di garantire la riservatezza dei dati personali in ogni trattamento svolto dal condominio amministrato.

L’amministratore, oltre a rappresentare legalmente il condominio, riveste anche la figura del Responsabile di trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR UE 2016/679, pertanto qualora si verifichasse una violazione, il condominio e l’amministratore potrebbero essere sanzionati e chiamati a risarcire i danni materiali ed immateriali, anche solo se presunti come nel caso preso in esame dell’ordinanza 29323 del 07/10/2022, pronunciata dalla Cassazione Civile, cui si era rivolto un condòmino.

I fatti: un amministratore di condominio ha pubblicato in bacheca la convocazione di assemblea straordinaria con tutti gli allegati che contenevano anche i dati personali di un condòmino, sotto forma di posizioni debitorie e relativo decreto ingiuntivo.

La bacheca condominiale per sua natura è posta in un luogo solitamente aperto a chiunque, anche a persone estranee con il condominio, il condòmino si è dunque rivolto al Garante affinché facesse cessare il trattamento ed al tribunale civile per ottenere un risarcimento.

In un primo momento il Tribunale civile di Bari ha dato torto al condòmino, ritenendo che il condòmino non avesse adempiuto all’onere della prova dei danni patiti ed al nesso causale con il trattamento illecito dei dati personali.

Ma la Cassazione ha invece ribaltato la sentenza facendo riferimento agli artt. 11 (i dati personali devono essere trattati in modo lecito) e 15 del D. Lgs. 196/2003 (che prevede il risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del C.C., con inversione dell’onere della prova), oggi entrambi abrogati, ma all’epoca dell’esposto erano ancora pienamente in vigore.

E’ dunque doveroso ribadire che in ambito condominiale bisogna prestare grande attenzione al trattamento dei dati personali: la normativa è di grande complessità, una complessità che si va a sommare alla complessità della normativa condominiale.

Inoltre occorre tenere conto che oltre al rischio sanzionatorio, anche il rischio risarcitorio è estremamente concreto, dal momento che è il condominio (e l’amministratore) a doversi discolpare.