Si possono utilizzare le telecamere finte in condominio?

La risposta è certamente NO.

Le telecamere finte non realizzano alcun trattamento di dati personali poichè non consentono l’identificazione delle persone, quindi ricadono al di fuori del contesto applicativo del GDPR UE2016/679.

Tuttavia, quando si parla di videosorveglianza, la disciplina privacy non è l’unica normativa di cui tenere conto, ma ci si deve conformare all’intero corpus normativo italiano.

Il Garante (in quel periodo era Stefano Rodotà) si espresse in merito con il provvedimento sulla videosorveglianza del 2004 (poi riproposto ed aggiornato nel 2008 e nel 2010): “l’installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione“.

Dunque, una telecamera finta o non funzionante non va installata perchè condiziona il comportamento delle persone.

L’art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ne vieta l’impiego sui luoghi di lavoro per gli stessi motivi, quindi se il condominio impiega lavoratori dipendenti occorre tenerne conto per evitare guai.

Ma allora, se installo una telecamera finta è sufficiente che la tratti come una telecamera vera e propria?

Come si evince dal provvedimento del Garante del 2004, la risposta è sempre NO, le telecamere finte non devono essere installate.

E se la telecamera è vera ma non funziona perchè scollegata o rotta?

Anche in questo caso, ci sono profili di illegittimità che derivano dall’art. 6 del GDPR UE 2016/679 (Liceità del trattamento): il trattamento dei dati personali è lecito solo quando è effettivamente necessario e per finalità determinate, esplicite è legittime.

Laddove ci sia un impianto di videosorveglianza, l’impianto deve essere sempre mantenuto funzionante, per evitare conseguenze che possono essere anche di tipo giudiziario (si veda la sentenza del Tribunale di Latina del 20.09.2018).

Quando a causa di uno o più eventi di sicurezza nascesse l’esigenza di un impianto di videosorveglianza conviene valutare l’installazione di un impianto vero e proprio, invece di una telecamera finta.

Riferimenti: