Le novità principali riguardano l’obbligo di essere in possesso della certificazione verde (green pass) per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, ma solo dal 15 ottobre, data di effettiva efficacia del provvedimento.

L’art. 3 prescrive in modo esplicito che “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta,  la certificazione verde COVID-19” pertanto il lavoratore dovrà averlo sempre con sé, poiché è richiesto per accedere al luogo ove viene resa la prestazione lavorativa.

L’art. 3 è valido anche per chi svolge un’attività in proprio (ad esempio un artigiano) che si reca presso un condominio o per il dipendente dello Studio di amministrazione che si reca sul luogo di lavoro.

Chi deve controllare? “I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”, quindi l’amministratore come datore di lavoro del condominio e come datore di lavoro per il proprio studio per gli eventuali dipendenti o collaboratori dello Studio.

Fin qui, si tratta di questioni già apparse sugli organi di stampa: ciò che invece ancora non è chiaro è come effettuare i controlli, l’art. 3 comma 5 recita “I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”.

Le verifiche devono essere effettuate dunque, ma non è ancora chiaro come devono essere svolte: ad oggi, in ambito privato, la traccia da seguire è quella del DPCM del 17/06/2021, ma pare che il Governo stia studiando un provvedimento (ma non è chiaro se sarà esclusivamente riservato al settore pubblico).

E le assemblee? Il Decreto non ne parla, ma l’art. 8 rimanda al Comitato Tecnico Scientifico per eventuali aggiornamenti delle “misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative” che potrebbero avere delle ricadute anche sulle assemblee.

Invece è chiaro è che la lettura del Green Pass è un trattamento e come tale sarà necessario predisporre alcuni adempimenti che prepareremo prima dell’applicazione effettiva delle norme.

Il provvedimento è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale.