Il c.d. Decreto Agosto che ha introdotto la maggioranza semplificata (maggioranza dei presenti, almeno un terzo dei millesimi) per l’approvazione dei lavori legati ai bonus, necessitava di conversione in legge a pena di decadenza ed ha rappresentato l’occasione per introdurre le modifiche legislative necessarie, o almeno traspare la volontà del legislatore di inserire la possibilità di svolgere le assemblee in videoconferenza.

Per esigenza di chiarezza, non sono stati riportati i testi integrali, perché costruiti sulla base di rimandi ad altre norme, tuttavia entrambi sono reperibili qui:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg – D.L. 14/08/2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg – L. 126 -13/10/2020

Per rendere maggiormente comprensibili le modifiche intervenute è stato svolto il lavoro di incastro che risulta pertanto così

Art. 63 del c.d. Decreto Agosto – (Decreto Legge 14/08/2020 n°104 convertito in legge con legge 13/10/2020) In grassetto le modifiche intervenute

 1. All’articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 sono valide se  approvate  con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.».

«1-bis. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione, o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.