Con un provvedimento d’urgenza emesso ieri, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha disposto “il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”.

Questo intervento d’urgenza si è reso necessario poichè il caso della bambina di Palermo morta a causa di una tragica sfida, ha confermato, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, che il social network non effettua controlli efficaci sull’età di chi si iscrive.

Il GDPR 2016/679 ha sancito che i minori di 13 anni non possono iscriversi ai social network senza l’autorizzazione dei genitori e per questo, il Garante aveva già aperto un provvedimento contro il social network Tik Tok lo scorso 15 dicembre.

In poche parole, Tik Tok non doveva accettare l’iscrizione della bambina, secondo le regole vigenti in Europa.

I rilievi circa i controlli sull’età di chi si iscrive non sono gli unici mossi al social network, anche le informazioni sul trattamento risultano poco chiare (invece dovrebbero essere fornita “in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori” come prescrive l’art. 12).

Inoltre i tempi di conservazione dei dati sono del tutto indefiniti (i dati potrebbero essere conservati per sempre …) e non vengono applicati i criteri di privacy by design e privacy by default come prescritto dall’art. 25, poiché il profilo, una volta creato è del tutto pubblico.

Il provvedimento del 22/12 u.s. che è seguito al primo del 15/12, offriva a Tik Tok 30 giorni di tempo (prorogati al 29 gennaio viste le festività natalizie) per presentare memorie difensive e chiedere un’audizione, ma il social network non ha fornito alcun riscontro alle istanze del Garante.

Cosa succede adesso?

  • Tik Tok non potrà utilizzare i dati dei suoi iscritti di cui non abbia certezza circa l’età superiore a 13 anni, poiché il Garante ha disposto il blocco provvisorio del trattamento; viste le procedure di accertamento dell’età sarà complesso, a posteriori, stabilire cosa si può continuare a trattare e cosa no;
  • Secondo le procedure “one-stop-shop” introdotte dal GDPR, l’Autorità Garante italiana si è rivolta all’omologa irlandese per procedere contro la sede Europea di Tik Tok;
  • In caso Tik Tok non si adegui, verranno irrogate le sanzioni previste all’art. 83 (fino a 20 Milioni di Euro o il 4% del fatturato globale annuo dell’anno precedente, se superiore e dal momento che sono coinvolti bambini c’è motivo di pensare che la sanzione possa essere memorabile) e le sanzioni penali previste dall’art. 170 del T.U. Privacy (reclusione da tre mesi a due anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave).

Vediamo che risposte fornirà il social network.

Il provvedimento di ieri è visibile qui:

https://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9524194